Contratti cococo: ecco di cosa stiamo parlando
Se sei uno studente iscritto all’Università online Niccolò Cusano di Brescia molto probabilmente avrai già avuto qualche esperienza lavorativa. Se ancora non sei entrato nel mondo del lavoro, vedrai che ti verranno proposte diverse forme di contratto, dal part time al full time, dal tempo determinato a quello indeterminato. Nel nostro approfondimento, lo staff di Unicusano, ti parlerà di una forma di contratto molto discussa, ovvero quella dei contratti cococo.
Ne hai già sentito parlare? Il nome non ti è nuovo vero? Cercheremo di capire insieme cos’è un contratto cococo e come funziona.
Intanto sappi che i contratti cococo hanno sostituito gli ormai soppressi contratti a progetto. Dal 25 giugno 2015, infatti, c’è stato un riordino delle forme contrattuali, per cui non possono essere più instaurati rapporti di collaborazione a progetto. Gli unici rapporti di collaborazione che possono venir sottoscritti sono le collaborazioni coordinate e continuative.
Contratti cococo: cosa sono
Per avere una definizione di cococo, è bene fare riferimento a quanto riportato sul sito dell’INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
Prima di tutto vediamo cosa significa cococo. Con questa sigla si indicano i contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa che abbiamo anticipato poco fa.
L’INPS definisce i lavoratori cococo in questo modo:
I collaboratori coordinati e continuativi sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.
Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.
I cococo sono quindi lavoratori a metà strada tra un lavoratore autonomo ed un lavoratore dipendente che hanno autonomia nello svolgimento dell’attività lavorativa e si impegnano a fornire il proprio servizio in maniera continuativa nel tempo, con un lavoro di tipo prevalentemente personale ad un committente.
Collaboratore e committente devono coordinarsi circa le modalità di esecuzione del servizio. Il collaboratore infatti potrebbe svolgere la sua attività direttamente nei locali del committente o utilizzare gli strumenti da egli forniti, mantenendo comunque la sua autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro.
Per quanto riguarda l’aspetto contributivo, i versamenti confluiscono nella gestione separata INPS ed il collaboratore riceve il cedolino paga. In base alla gestione separata INSP è stabilito che 1/3 è a carico del collaboratore e 2/3 sono a carico del committente. L’azienda committente ha l’obbligo di versare i contributi tramite pagamento del modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello dell’effettiva corresponsione del compenso.
Requisiti del cococo
L’INPS ha stabilito anche quali sono i requisiti che devono avere le collaborazioni coordinate e continuative. Di seguito il testo riportato sul sito ufficiale INPS:
Autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;
Potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute;
Prevalente personalità della prestazione;
Continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale;
Contenuto artistico-professionale dell’attività (fino al 31/12/2000): questo requisito, presente nella vecchia stesura dell’art. 49,c. 2, lett. a del TUIR, è stato abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 34 della L. 342/2000; pertanto da tale data anche le attività manuali e operative possono essere oggetto di rapporti di cococo, purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti tipici della categoria;
Non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente;
Retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.
Quando si usano i contratti cococo
I contratti cococo sono utili in tutti quei casi in cui l’azienda committente vuole affidare ad una persona esterna un servizio che duri nel tempo da svolgere di solito individualmente, senza bisogno di assumere un dipendente.
Sono contratti utilizzati da lavoratori autonomi, senza organizzazione imprenditoriale, che si avvalgono del proprio lavoro ed hanno autonomia nelle modalità di esecuzione, quindi orari e luoghi di lavoro. L’unico limite è la necessità di rispondere alle esigenze organizzative del committente, specie se il servizio viene erogato all’interno della sede dell’azienda.
Al contrario, se le modalità di coordinamento del lavoro fossero decise unicamente dal committente, il collaboratore verrebbe considerato un dipendente.
Cococo e la questione degli orari di lavoro
Una delle questioni più discusse rispetto ai contratti cococo riguarda gli orari di lavoro.
Chi firma un cococo ha l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro come fosse un lavoratore a tempo determinato o a contratto fisso?
In realtà no. La grande libertà, nonché vantaggio, del lavoratore autonomo che firma un cococo è proprio lo svincolo dagli orari. Dall’altra parte, il lavoratore autonomo con cococo, non potrà godere di contributi versati, ferie, permessi e malattia che invece ha il lavoratore dipendente.
Quindi, con i contratti cococo non ci sono orari di lavoro prestabiliti da rispettare. Se il contratto riporta un compenso mensile o per tutta la durata del contratto, tale compenso dovrà essere erogato a prescindere dal tempo impiegato dal collaboratore per erogare la sua prestazione. Se il committente richiede una presenza fissa sia in numero di giorni che di ore, dovrà far firmare al lavoratore un contratto di tipo subordinato.
Per sintetizzare: il lavoratore parasubordinato o autonomo che ha firmato un contratto cococo è libero da orari, ha piena libertà rispetto a mezzi impiegati e tempistiche, ma ha l’obbligo del risultato. Deve rispettare la scadenza entro la quale il lavoro deve essere consegnato o l’attività deve essere svolta.
Dove si usano i contratti cococo
Come forme contrattuali di lavoro, i contratti cococo sono usati prevalentemente in questi casi:
- settore pubblico
- professioni intellettuali
- amministratori di società
- partecipanti a collegi e commissioni
- coloro che percepiscono pensione di vecchiaia
- collaborazioni rese ai fini istituzionali per società sportive
- prestazioni nei limiti di 30 giorni e 5 mila euro annui
Contratti cococo: considerazioni finali
Quello del mondo del lavoro è un sistema ampio e complesso. Orientarsi tra le tante riforme che si sono susseguite negli ultimi anni non è facile, specie per chi ancora non ha maturato un’ampia esperienza lavorativa.
Prima di lasciarti vogliamo ricordarti 4 punti fondamentali che contraddistinguono i contratti cococo:
- autonomia del lavoratore
- natura prevalentemente personale della prestazione
- continuità della collaborazione nel tempo
- coordinamento con le esigenze organizzative del committente
Per una maggiore comprensione di questi punti salienti, specifichiamo che il Ministero del Lavoro definisce come prestazioni esclusivamente personali quelle prestazioni che vengono svolte individualmente, senza l’ausilio di altri soggetti. Il collaboratore lavora quindi in maniera autonoma.
Con il termine continuativo, invece, si indica il ripetersi di quell’attività in un determinato arco temporale fino al conseguimento di una reale utilità.
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